Art. 5

In vigore dal 24 giu 1988
Per il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, il campo di applicazione, secondo la nomenclatura dei movimenti di capitali riportata nell'allegato I, delle disposizioni dell'atto di adesione del 1985 nel settore dei movimenti di capitali va inteso come indicato nell'allegato III.
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Art. 5 Direttiva (UE) 1988/361 — Testo vigente | Portale Normativo