Art. 2

In vigore dal 24 giu 1988
Gli Stati membri informano la Commissione, il Comitato monetario ed il Comitato dei governatori delle Banche centrali, al più tardi al momento della loro entrata in vigore, in merito alle misure di regolazione della liquidità bancaria che hanno un effetto specifico sulle operazioni in capitale effettuate dagli istituti di credito con non residenti. Le suddette misure devono essere limitate a quanto è necessario ai fini della regolazione monetaria interna. Il Comitato monetario e il Comitato dei governatori delle Banche centrali esprimono dei pareri in merito destinati alla Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1988:361:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo