Art. 6

In vigore dal 24 giu 1988
1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° luglio 1990. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri comunicano del pari alla Commissione, al più tardi al momento della loro entrata in vigore, qualsiasi nuova misura o modifica apportata alle disposizioni che disciplinano i movimenti di capitali elencati nell'allegato I. 2. Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese - fatti salvi, per questi due paesi, gli articoli da 61 a 66 e da 222 a 232 dell'atto di adesione del 1985 - nonché la repubblica ellenica e l'Irlanda possono mantenere provvisoriamente restrizioni ai movimenti di capitali elencati nell'allegato IV, alle condizioni e per il periodo previsti in tale allegato. Qualora, prima della scadenza del termine fissato per la liberalizzazione dei movimenti di capitali indicati negli elenchi III e IV dell'allegato IV, la Repubblica ellenica ritenessero di non essere in grado di effettuare tale liberalizzazione, soprattutto a causa di difficoltà della bilancia dei pagamenti o di un insufficiente grado di adeguamento del sistema finanziario nazionale, la Commissione, a richiesta di uno di tali Stati membri, procede in collaborazione con il Comitato monetario all'esame della situazione economica e finanziaria di questo Stato. In base alle conclusioni di tale esame, la Commissione propone al Consiglio di prorogare, per la totalità o una parte dei movimenti di capitali in questione, il termine fissato per la liberalizzazione. Detta proroga non può eccedere tre anni. Il Consiglio delibera in base alla procedura dell'articolo 69 del trattato. 3. Il Regno del Belgio e il Granducato del Lussemburgo possono mantenere temporaneamente il doppio mercato dei cambi alle condizioni e nei termini previsti nell'allegato V. 4. L'attuale legislazione nazionale che disciplina l'acquisto di residenze secondarie può essere mantenuta in vigore fino a che il Consiglio adotterà ulteriori disposizioni in questo settore in conformità dell'articolo 69 del trattato. Questa disposizione non inficia l'applicabilità delle altre disposizioni del diritto comunitario. 5. Entro il 31 dicembre 1988 la Commissione presenterà al Consiglio le proposte intese a sopprimere o ad attenuare rischi di distorsioni, di evasione e di frodi fiscali, connessi con la diversità dei regimi nazionali per quanto concerne la fiscalità relativa al risparmio e il controllo della loro applicazione. Il Consiglio dovrà pronunciarsi sulle proposte della Commissione entro il 30 giugno 1989. Conformemente al trattato, qualsiasi disposizione fiscale di carattere comunitario dovrà essere adottata all'unanimità.
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Art. 6 Direttiva (UE) 1988/361 — Testo vigente | Portale Normativo