Art. 10
In vigore dal 24 giu 1988
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. BANGEMANN
(1) GU n. C 26 dell'1. 2. 1988, pag. 1.
(2) Parere reso il 17 giugno 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. 43 del 12. 7. 1960, pag. 921/60.
(4) GU n. L 332 del 26. 11. 1986, pag. 22.
(5) GU n. L 91 del 18. 4. 1972, pag. 13.
ALLEGATO I
NOMENCLATURA DEI MOVIMENTI DI CAPITALI DI CUI ALL' DELLA DIRETTIVA
Nella presente nomenclatura i movimenti di capitali sono classificati secondo la natura economica delle attività e passività, espresse in moneta nazionale o in divisa estera, sulle quali essi vertono.
I movimenti di capitali elencati nella presente nomenclatura comprendono:
- l'insieme delle operazioni necessarie alla realizzazione dei movimenti di capitali: conclusione ed esecuzione della transazione e trasferimenti relativi. La transazione avviene di solito fra residenti di Stati membri diversi; può succedere tuttavia che taluni movimenti di capitali vengono effettuati da una sola persona per proprio conto (come nel caso, ad esempio, di trasferimenti di capitali da parte di emigranti);
- le operazioni effettuate da qualsiasi persona fisica o giuridica (;), comprese le operazioni concernenti le attività o le passività degli Stati membri e delle altre amministrazioni e organismi pubblici, fatte salve le disposizioni dell'articolo 68, paragrafo 3 del trattato;
- l'accesso dell'operatore a tutte le tecniche finanziarie disponibili sul mercato sul quale l'operazione viene effettuata. Ad esempio, la nozione di acquisto di titoli e di altri strumenti finanziari copre oltre che le operazioni a pronti anche tutte le tecniche di negoziazione disponibili: operazioni a termine, operazioni di opzione o con warrant, operazioni di scambio contro altre attività, ecc. Analogamente, la nozione di operazioni in conto corrente e deposito presso enti finanziari comprende, oltre alla costituzione e all'alimentazione di conti,anche le operazioni a termine in valuta estera si tratti sia di operazioni dirette a coprire i rischi di cambio sia ad assumere una posizione aperta su una valuta;
- le operazioni di liquidazione o di cessione di attività costituite, il rimpatrio del prodotto di tale linquidazione (;) o l'utilizzo in loco di tale prodotto nei limiti degli obblighi comunitari;
- Le operazioni di rimborso di crediti o prestiti.
La presente nomenclatura non è limitativa della nozione di movimenti di capitali, per cui è stata inclusa una rubrica XIII F «Altri movimenti di capitali: Diversi». Essa non può quindi essere interpretata come una limitazione della portata del principio della completa liberalizzazione dei movimento di capitali enunciata nell' della presente direttiva.
I. INVESTIMENTI DIRETTI (;)
1) Costituzione ed estensione di succursali o di imprese nuove appartenenti esclusivamente al finanziatore e acquisto integrale di imprese già esistenti
2) Partecipazione a imprese nuove o esistenti al fine di stabilire o mantenere legami economici durevoli
3) Prestiti a lungo termine al fine di stabilire o mantenere legami economici durevoli
4) Reinvestimenti di utili al fine di mantenere legami economici durevoli
A. Investimenti diretti effettuati sul territorio nazionale da non residenti (;)
B. Investimenti diretti effettuati all'estero da residenti
II. INVESTIMENTI IMMOBILIARI (non compresi nella categoria I) (;)
A. Investimenti immobiliari effettuati sul territorio nazionale da non residenti
B. Investimenti immobiliari effettuati all'estero da residenti
III. OPERAZIONI IN TITOLI NORMALMENTE TRATTATI SUL MERCATO DEI CAPITALI (non compresi nelle categorie I, IV e V)
a) Azioni e altri titoli aventi carattere di partecipazione (;)
b) Obbligazioni (;)
(;) Vedi infra le note esplicative.
A. Transazioni su titoli del mercato dei capitali
1) Acquisto da parte di non residenti di titoli nazionali trattati in borsa (;)
2) Acquisto da parte di residenti di titoli esteri trattati in borsa
3) Acquisto da parte di non residenti di titoli nazionali non trattati in borsa (;)
4) Acquisto da parte di residenti di titoli esteri non trattati in borsa
B. Ammissione di titoli sul mercato dei capitali (;)
ii) Introduzione in borsa (;)
ii) Emissione e collocamento su un mercato dei capitali (;)
1) Ammissione dei titoli nazionali su un mercato estero dei capitali
2) Ammissione di titoli esteri sul mercato nazionale dei capitali
IV. OPERAZIONI SU QUOTE DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO (;)
a) Quote di organismi di investimento collettivo in titoli normalmente trattati sul mercato dei capitali (azioni, altri titoli di partecipazione e obbligazioni)
b) Quote di organismi di investimento collettivo in titoli o strumenti normalmente trattati sul mercato monetario
c) Quote di organismi di investimento collettivo in altre attività
A. Transazioni su quote di organismi di investimento collettivo
1) Acquisto da parte di non residenti di quote, trattate in borsa, di organismi nazionali
2) Acquisto da parte di residenti di quote, trattate in borsa, di organismi stranieri
3) Acquisto da parte di non residenti di quote, non trattate in borsa, di organismi nazionali
4) Acquisto da parte di residenti di quote, non trattate in borsa, di organismi stranieri
B. Ammissione di quote di organismi di investimento collettivo sul mercato dei capitali
ii) Introduzione in borsa
ii) Emissione e collocamento su un mercato dei capitali
1) Ammissione di quote di organismi nazionali di investimento collettivo su un mercato di capitali straniero
2) Ammissione di quote di organismi esteri di investimento collettivo sul mercato nazionale dei capitali
V. OPERAZIONI IN TITOLI E ALTRI STRUMENTI NORMALMENTE TRATTALI SUL MERCATO MONETARIO (;)
A. Transazioni su titoli e altri strumenti del mercato monetario
1) Acquisto da parte di non residenti di titoli e strumenti nazionali del mercato monetario
2) Acquisto da parte di residenti di titoli e strumenti esteri del mercato monetario
B. Ammissione di titoli e di altri strumenti sul mercato monetario
i) Introduzione su un mercato monetario autorizzato (;)
ii) Emissione e collocamento su un mercato monetario autorizzato
1) Ammissione di titoli e strumenti nazionali su un mercato monetario estero
2) Ammissione di titoli e strumenti esteri su un mercato monetario nazionale
(;) Vedi infra le note esplicative.
VI. OPERAZIONI IN CONTI CORRENTI E DEPOSITI PRESSO ISTITUTI FINANZIARI (¹)
A. Operazioni effettuate da non residenti presso istituti finanziari nazionali
B. Operazioni effettuate da residenti presso istituti finanziari stranieri
VII. CREDITI RELATIVI AD OPERAZIONI COMMERCIALI O A PRESTAZIONI DI SERVIZI ALLE QUALI PARTECIPI UN RESIDENTE (¹)
1. A breve termine (meno di un anno)
2. A medio termine (da uno a cinque anni)
3. A lungo termine (cinque anni e oltre)
A. Crediti concessi da non residenti a residenti
B. Crediti concessi da residenti a non residenti
VIII. PRESTITI E CREDITI FINANZIARI (NON COMPRESI NELLE CATEGORIE I, VII E XI) (¹)
1. A breve termine (meno di un anno)
2. A medio termine (da uno a cinque anni)
3. A lungo termine (cinque anni e oltre)
A. Prestiti e crediti concessi da non residenti a residenti
B. Prestiti e crediti concessi da residenti a non residenti
IX. CAUZIONI, ALTRE GARANZIE E DIRITTI DI PEGNO
A. Concessi da non residenti a residenti
B. Concessi da residenti a non residenti
X. TRASFERIMENTI EFFETTUATI IN ESECUZIONE DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE
A. Premi e prestazioni a titolo di un contratto di assicurazione ramo-vita
1. Contratti conclusi da compagnie di assicurazione del ramo-vita nazionali con non residenti
2. Contratti conclusi da compagnie di assicurazione del ramo-vita estere con residenti
B. Premi e prestazioni a titolo di un contratto di assicurazione credito
1. Contratti conclusi da compagnie di assicurazione credito nazionali con non residenti
2. Contratti conclusi da compagnie di assicurazione credito estere con residenti
C. Altri trasferimenti di capitali connessi con contratti di assicurazione
XI. MOVIMENTI DI CAPITALI A CARATTERE PERSONALE
A. Prestiti
B. Donazioni e dotazioni
C. Doti
D. Successioni e legati
E. Regolamento di debiti nel paese di residenza anteriore da parte di immigranti
F. Trasferimenti di capitali costituiti da residenti, in caso di emigrazione, al momento dell'installazione e durante la loro permanenza all'estero
G. Trasferimenti dei risparmi degli immigrati nel paese di residenza anteriore durante la loro permanenza all'estero
(;) Vedi infra le note esplicative.
XII. IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE MATERIALI DI VALORI
A. Titoli
B. Mezzi di pagamento di ogni tipo
XIII. ALTRI MOVIMENTI DI CAPITALI
A. Imposte di successione
B. Risarcimenti di danni (aventi carattere di capitale)
C. Rimborsi effettuati in caso di annullamento di contratti o di pagamenti indebiti (aventi carattere di capitale)
D. Diritti d'autore: brevetti, disegni, marchi di fabbrica e invenzioni (cessioni e trasferimenti derivanti da tali cessioni)
E. Trasferimenti di capitali necessari all'esecuzione di prestazioni di servizi (non compresi nella categoria VI)
F. Diversi
NOTE ESPLICATIVE
Ai sensi della presente nomenclatura e ai soli fini della direttiva si intende per:
Investimenti diretti
Gli investimenti di qualsiasi tipo effettuati da persone fisiche, imprese commerciali, industriali o finanziarie aventi lo scopo di stabilire o mantenere legami durevoli e diretti fra il finanziatore e l'imprenditore o l'impresa a cui tali fondi sono destinati per l'esercizio di un'attività economica. Tale nozione va quindi intesa in senso lato.
Le imprese menzionate al punto I.1 della nomenclatura comprendono le imprese giuridicamente indipendenti (filiali al 100 %) e le succursali.
Per quanto riguarda le imprese menzionate al punto I.2 della nomenclatura e che hanno lo statuto di società per azioni, si ha partecipazione con carattere di investimento diretto, quando il pacchetto di azioni in possesso di una persona fisica, di un'altra impresa o di qualsiasi altro detentore, attribuisce a tali azionisti, sia a norma delle disposizioni di legge nazionali sulle società per azioni, sia altrimenti, la possibilità di partecipare effettivamente alla gestione di tale società o al suo controllo.
Per prestiti a lungo termine aventi il carattere di partecipazione, di cui al punto I.3 della nomenclatura, s'intendono i prestiti aventi una durata superiore a cinque anni e destinati a stabilire o a mantenere legami economici durevoli. I principali esempi in proposito sono i prestiti concessi da una società alle sue filiali o a società nelle quali essa possiede una partecipazione, nonché prestiti collegati ad una partecipazione agli utili. In tale categoria figurano anche i prestiti concessi da enti finanziari aventi lo scopo di stabilire o mantenere legami economici durevoli.
Investimenti immobiliari
Gli acquisti di terreni con immobili e senza, nonché la costruzione di immobili da parte di privati a scopo di lucro o personale. Tale categoria comprende anche i diritti di usufrutto, le servitù fondiarie e i diritti di superficie.
Introduzione in borsa o su un mercato monetario autorizzato
L'accesso, secondo una determinata procedura, di titoli e altri strumenti negoziabili, alle transazioni regolamentate, ufficialmente o non ufficialmente, di una borsa o di un compartimento del mercato monetario, ufficialmente riconosciuti.
Titoli trattati in borsa (quotati ufficialmente e non)
I titoli oggetto di transazioni regolamentate e i cui corsi sono sistematicamente pubblicati, o da organi ufficiali di borsa (titoli ufficialmente quotati) o da altri organi collegati alla borsa come, ad esempio, le commissioni bancarie (titoli non quotati ufficialmente).
Emissioni di titoli e altri strumenti negoziabili
La vendita effettuata mediante offerta al pubblico.
Collocamento di titoli e di altri strumenti negoziabili
La vendita diretta da parte dell'emittente o del consorzio che ne ha l'incarico, senza che vi sia offerta al pubblico.
Titoli e altri strumenti nazionali o esteri
Titoli a seconda di dove si trova la sede dell'emittente. L'acquisto da parte di residenti di titoli e altri strumenti nazionali, emessi su un mercato estero è assimilato all'acquisto di titoli esteri.
Azioni e altri titoli aventi carattere di partecipazione
Compresi i diritti di sottoscrizione di azioni di nuova emissione.
Obbligazioni
Titoli negoziabili di una durata di almeno due anni dall'emissione, per i quali la fissazione del tasso d'interesse e le modalità di rimborso del capitale e di versamento degli interessi sono determinate al momento dell'emissione.
Organismi di investimento collettivo
Gli organismi,
- il cui oggetto è l'investimento collettivo in valori mobiliari, o in altri averi, dei capitali raccolti e il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi
e
- le cui quote a richiesta dei portatori, alle condizioni legali, contrattuali o statutarie che li disciplinano, sono riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a carico del patrimonio dei suddetti organismi. Viene equiparato a tali acquisti o rimborsi il fatto che un organismo di investimento collettivo agisca per impedire che il valore delle sue quote in borsa si discosti sensibilmente dal valore netto di inventario.
Conformemente al diritto nazionale questi organismi possono assumere la forma contrattuale (fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione) o di «trust» («unit trust») oppure la forma statutaria (società di investimento).
Ai fini della direttiva il termine «fondo comune di investimento» comprende anche l'«unit trust».
Titoli e altri strumenti normalmente trattati sul mercato monetario
I buoni del Tesoro e altri titoli negoziabili, i certificati di deposito, le accettazioni bancarie, i buoni di tesoreria e gli altri strumenti simili.
Crediti relativi ad operazioni commerciali o a prestazioni di servizi
I crediti derivanti dai contratti commerciali (anticipi o pagamenti scaglionati per lavori in corso o da eseguire e dilazioni di pagamento, accompagnati o no dalla sottoscrizione di effetti commerciali nonché il loro finanziamento con crediti concessi da enti creditizi. Tale categoria comprende anche le operazioni di «factoring».
Prestiti e crediti finanziari
I finanziamenti di qualsiasi tipo concessi da istituti finanziari, compresi quelli relativi a operazioni commerciali o a prestazioni di servizi alle quali non partecipa alcun residente.
Tale categoria comprende anche i prestiti ipotecari, i crediti al consumo, il leasing finanziario nonché le linee di credito di sostituzione e altre facilitazioni di emissione di effetti.
Residenti o non residenti
Le persone fisiche e giuridiche definite dalle normative sui cambi, in vigore in ogni Stato membro.
Prodotto della liquidazione (degli investimenti, dei titoli, ecc.)
Il prodotto delle vendite, comprese le eventuali plusvalenze, l'importo dei rimborsi, il prodotto delle liquidazioni giudiziarie, ecc.
Persone fisiche o persone giuridiche
Quelle definite dalle normative nazionali.
Istituti finanziari
Le banche, le casse di risparmio e gli organismi specializzati nella concessione di crediti a breve, medio e lungo termine nonché le compagnie di assicurazione, le società di prestito alla costruzione, le società di investimento e gli altri enti di natura simile.
Istituti creditizi
Le banche, le casse di risparmio e gli organismi specializzati nella concessione di crediti a breve, medio e lungo termine.
ALLEGATO II
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO III
DI CUI ALL' DELLA DIRETTIVA
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO IV
DI CUI ALL', PARAGRAFO 2 DELLA DIRETTIVA
I. La Repubblica portoghese può mantenere o introdurre fino al 31 dicembre 1990 le restrizioni esistenti alla data della notifica della direttiva relative ai movimenti di capitali di cui all'elenco I infra
>SPAZIO PER TABELLA>
II. Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese possono mantenere o reintrodurre, rispettivamente fino al
31 dicembre 1990 e fino al 31 dicembre 1992, le restrizioni esistenti alla data della notifica della direttiva, relative ai movimenti di capitali di cui all'elenco II infra.
>SPAZIO PER TABELLA>
Tipo di operazioni
Voci della
nomenclatura
III. La Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, l'Irlanda e la Repubblica portoghese possono mantenere o reintrodurre fino al 31 dicembre 1992 le restrizioni esistenti alla data della notifica della direttiva e relative ai movimenti di capitali di cui all'elenco III infra:
>SPAZIO PER TABELLA>
IV. La Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, l'Irlanda e la Repubblica portoghese possono differire fino al
31 dicembre 1992 la liberalizzazione dei movimenti dei capitali di cui all'elenco IV infra:
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO V
Considerando che il sistema di doppio mercato dei cambi praticato dal Regno del Belgio e dal Granducato di Lussemburgo non ha l'effetto di limitare i movimenti di capitale ma costituisce tuttavia una anomalia nello SME e che bisogna porvi fine nell'ambito dell'attuazione effettiva della direttiva e nella prospettiva del rafforzamento del sistema monetario europeo, questi due Stati membri si impegnano a sopprimerlo prima del 31 dicembre 1992. Essi si impegnano anche ad amministrare il sistema fino al momento della sua soppressione, secondo modalità che continuino ad assicurare effettivamente la libera circolazione dei capitali a condizioni tali che i corsi applicati sui due mercati non presentino divari importanti e durevoli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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