Art. 6
In vigore dal 15 giu 1988
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1g gennaio 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Tuttavia, la Repubblica ellenica beneficia di un periodo supplementare di due anni per conformarsi alla presente direttiva.
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