Art. 1
In vigore dal 15 giu 1988
La presente direttiva stabilisce, fatte salve le disposizioni da adottare in applicazione dell'articolo 15 ter della direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (10), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/87, le norme di ispezione sanitaria ed il livello del contributo sanitario applicabili alle carni destinate al mercato nazionale degli Stati membri.
Ai fini della presente direttiva sono applicabili le definizioni riportate all'articolo 2 della direttiva 64/433/CEE.
La presente direttiva lascia impregiudicate le normative nazionali relative alla macellazione di un animale per il fabbisogno personale dell'allevatore, purché tali normative prevedano garanzie per controllare che le carni di detto animale non siano immesse sul mercato.
¹ ¹ ¹ 22. 7. 88 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Articolo 2
A decorrere dal 1g gennaio 1990, gli Stati membri attuano le disposizioni necessarie per garantire che, al più tardi alla data prevista nell', tutte le carni fresche prodotte nei rispettivi territori per esservi commercializzate vengano sottoposte a ispezione conformemente alle norme di ispezione di cui al capitolo V, punti 25, 26 e 27, ai capitoli VI, VII, VIII e al capitolo IX, punto 47, secondo, quinto e sesto trattino dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE. Se non ottemperano agli altri requisiti di tale direttiva, dette carni non devono portare il marchio sanitario di cui al capitolo X di detto allegato.
Le disposizioni dei capitoli VI e VIII e del capitolo IX, punto 47 dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE non si applicano alle operazioni d'immagazzinaggio e di sezionamento realizzate in piccole quantità nei locali di vendita al consumatore finale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1988:409:oj#art-1