Art. 3
Nella direttiva 85/73/CEE è inserito l'articolo seguente:
In vigore dal 15 giu 1988
"Articolo 2 bis Gli Stati membri vigilano affinché le spese per i controlli di cui agli della direttiva 86/469/CEE siano imputate al contributo previsto all'." Articolo 4
L'importo dei contributi risultante dall'articolo 2 della decisione 88/408/CEE si applica alle carni fresche prodotte e ispezionate conformemente all'articolo 2 della presente direttiva e alle carni di cui all'articolo 16 bis della direttiva 71/118/CEE.
Storico versioni
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