Art. 5

In vigore dal 15 giu 1988
1. Prima del 1g ottobre 1989 il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide a quali condizioni estendere gli altri requisiti della direttiva 64/433/CEE agli stabilimenti e macelli non riconosciuti secondo detta direttiva, procede a tal fine al riesame dei criteri di valutazione previsti segnatamente dall', paragrafo 1, punto A, lettera d) e dall' di detta direttiva per escludere dagli scambi talune carni e adotta le norme minime di igiene e di ispezione da osservarsi da parte di un macello che intenda limitare la propria produzione al mercato locale. 2. Prima della medesima data e secondo la medesima procedura, per le carni attualmente riservate al mercato nazionale saranno adottate: - nuove norme di ispezione sanitaria ante mortem e post mortem per le carni di pollame, - le disposizioni riguardanti le qualifiche professionali degli ispettori ausiliari, i requisiti della relativa formazione, nonché le attività che dovranno esercitare.
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Art. 5 Direttiva (UE) 1988/409 — Testo vigente | Portale Normativo