Art. 4

In vigore dal 14 giu 1988
Anteriormente al 1g gennaio 1990 il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, fissa i criteri che consentono il riconoscimento di uno Stato membro o di parte del territorio di uno Stato membro come indenne da leucosi bovina enzootica e le condizioni da attuare per garantire il mantenimento di tale status, nonché le norme applicabili agli scambi a partire da regioni o Stati membri indenni da leucosi bovina enzootica.
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