Art. 3
In vigore dal 14 giu 1988
1. Per qualificare gli allevamenti come indenni da leucosi bovina enzootica, gli Stati membri attuano un programma in modo da sottoporre i propri allevamenti ad uno degli esami indicati nell'allegato G della direttiva 64/432/CEE.
2. Gli Stati membri informano la Commissione almeno una volta all'anno in merito allo svolgimento del proprio programma ed in merito ai risultati ottenuti dall'applicazione dello stesso.
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