Art. 1

Con effetto dal 1g luglio 1988, la direttiva 64/432/CEE è modificata come segue:

In vigore dal 14 giu 1988
1) All' è aggiunta la lettera seguente: "s) Allevamento indenne da leucosi bovina enzootica: un allevamento nel quale: iii) nessun caso di leucosi bovina enzootica sia stato constatato, clinicamente oppure come risultato degli esami effettuati conformemente all'allegato G, né confermato nel corso degli ultimi due anni; iii) tutti gli animali di età superiore ai 24 mesi, abbiano, nel corso degli ultimi 12 mesi, reagito negativamente a due esami praticati conformemente all'allegato G, ad un intervallo di almeno 4 mesi oppure, nel caso di un allevamento che abbia già soddisfatto questo requisito, ad un solo esame, praticato conformemente al suddetto allegato; iii) a decorrere dalla data del primo controllo si trovino solo animali che vi siano nati o che provengano da un allevamento indenne da leucosi bovina enzootica." 2) All', paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente: "j) purché si tratti di bovini di allevamento riproduttori di razza pura, quali sono definiti all' della direttiva 77/504/CEE, esclusivamente riservati alla riproduzione e di grande valore, provenire da un allevamento: ii) in cui non sia stato portato a conoscenza del veterinario ufficiale alcun fatto che consenta di desumere l'esistenza di casi di leucosi bovina enzootica nel corso degli ultimi due anni: ii) il cui proprietario abbia dichiarato di non essere stato a conoscenza di tali fatti e abbia inoltre dichiarato per iscritto che l'animale o gli animali destinati agli scambi intracomunitari sono nati e sono stati allevati in tale allevamento o hanno fatto parte integrante di detto allevamento nei precedenti 12 mesi." 3) L', paragrafo 3 è completato dalla lettera seguente: "d) provenire da un allevamento in cui nulla abbia consentito di desumere l'esistenza di casi di leucosi bovina enzootica nel corso degli ultimi due anni e, se di età superiore a 12 mesi, essere stati sottoposti, con esito negativo nei 30 giorni precedenti il carico, ad un esame individuale praticato conformemente all'allegato G. Tuttavia, questo esame non sarà necessario per i bovini di sesso maschile e per i bovini castrati di età inferiore a 30 mesi e destinati alla produzione di carne, purché al momento del carico questi animali rechino un contrassegno particolare di identificazione e lo Stato membro prenda le disposizioni per evitare la contaminazione degli allevamenti locali." 4) All', paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente: "G. Per quanto riguarda i bovini di sesso femminile di età inferiore a 30 mesi e destinati alla produzione di carne, che in deroga all', paragrafo 3, lettera d) non sono stati sottoposti ad alcun esame individuale. Tali animali devono recare un contrassegno particolare. Lo Stato membro destinatario adotta tutte le disposizioni per evitare la contaminazione degli allevamenti locali." 5) L'articolo 8, paragrafo 2 è completato dal comma seguente: "Per quanto riguarda in particolare la leucosi bovina enzootica e gli animali di cui all', paragrafo 2, lettera j), gli Stati membri sono autorizzati, nell'osservanza delle disposizioni generali del trattato, ad esigere altresì che tutti gli animali dell'allevamento di provenienza, di età superiore a 24 mesi alla data dell'esame, abbiano, nel corso degli ultimi 12 mesi, reagito negativamente ad un esame effettuato conformemente all'allegato G. Tali garanzie non possono però essere richieste per l'introduzione di animali provenienti da uno Stato membro qualora, secondo la procedura prevista all'articolo 12, sia riconosciuto che esso offre garanzie sufficienti per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica." 6) È inserito l'articolo seguente: "Articolo 8 bis 1. Gli Stati membri che, dal 1980, applicano un programma obbligatorio nazionale di profilassi della leucosi bovina enzootica, possono subordinare l'introduzione sul proprio territorio di bovini da allevamento o da produzione destinati ad essere integrati in allevamenti bovini non sospetti di leucosi, alla presentazione di un certificato compilato il giorno del carico da un veterinario ufficiale competente e redatto almeno nella o nelle lingue del paese destinatario, dal quale risulti che: a) il predetto veterinario non è stato a conoscenza di fatti da cui si possa desumere l'esistenza di casi di leucosi bovina enzootica nell'allevamento di provenienza negli ultimi tre anni e che il proprietario dell'allevamento ha dichiarato di non essere a conoscenza di tali fatti e ha inoltre dichiarato per iscritto che l'animale o gli animali destinati agli scambi intracomunitari sono nati e cresciuti nell'allevamento stesso o ne hanno fatto parte integrante negli ultimi 12 mesi; b) negli ultimi 12 mesi, tutti i bovini di oltre 24 mesi d'età alla data dell'esame, appartenenti all'allevamento di provenienza, hanno reagito negativamente a un esame eseguito conformemente all'allegato G. 2. Secondo la procedura prevista all'articolo 12, gli Stati membri diversi da quelli di cui al paragrafo 1, possono essere autorizzati ad applicare gli stessi requisiti al proprio territorio o, per quanto concerne il Regno Unito, all'Irlanda del Nord se un piano di eradicazione della leucosi bovina enzootica vi è attuato in applicazione della decisione 87/58/CEE o se è provato che, alla data in cui il comitato veterinario permanente è stato interpellato, essi vi applicano da almeno 2 anni un programmo minimo di eradicazione comprendente i seguenti requisiti minimi: - tutti i tumori riscontrati negli organi e nel sistema linfatico di bovini devono essere notificati ed esaminati dal punto di vista istologico da un laboratorio veterinario posto sotto il controllo diretto di uno dei laboratori menzionati nell'allegato G; - tutti i bovini degli allevamenti che hanno avuto un contatto contagioso con un animale su cui è stato riscontrato un tumore leucotico sono sottoposti ad un esame di ricerca della leucosi bovina enzootica, effettuato in conformità dell'allegato G, in un laboratorio posto sotto il controllo diretto di uno dei laboratori menzionati nello stesso allegato; - in un allevamento in cui su un animale è stato riscontrato un tumore leucotico e per cui è stata confermata la diagnosi di leucosi bovina enzootica, gli animali infetti potranno uscire dagli allevamenti soltanto per essere macellati, sotto il controllo delle autorità competenti. L'allevamento deve rimanere sotto controllo ufficiale fino al momento in cui non vi si sia potuto avere esito negativo in almeno due esami effettuati, ad intervalli di almeno quattro mesi, su tutti i bovini di età superiore a 24 mesi, in conformità dell'allegato G, in un laboratorio posto sotto il controllo diretto di uno dei laboratori menzionati nello stesso allegato. Le condizioni complementari cui può essere subordinata tale estensione per ciascuno Stato membro o parte di territorio interessato possono essere precisate nella decisione prevista al primo comma." 7) Nell'allegato E, alla fine della lettera a) è aggiunto il trattino seguente: "- leucosi bovina enzootica." 8) Nell'allegato F, modello I: a) Al punto V: aa) dopo la lettera d), è inserita la lettera seguente: "e) - sono stati mantenuti negli ultimi 12 mesi (9) o, se di età inferiore a 12 mesi, dalla nascita, in un allevamento in cui, nel corso degli ultimi tre anni (10), a conoscenza del sottoscritto e secondo le assicurazioni date dal proprietario, non è stato accertato alcun caso di leucosi bovina enzootica (11) (12), - provengono da un allevamento in cui nulla ha permesso di desumere l'esistenza di leucosi bovina enzootica negli ultimi tre anni (13), - alla data dell'esame, tutti i bovini di età superiore a 24 mesi sono stati sottoposti (14) (15) nel corso degli ultimi 12 mesi (16), con risultato negativo, ad un esame individuale (17), - hanno reagito negativamente (18) (19) (20) entro il termine prescritto di 30 giorni (21) ad un esame individuale (22) per la ricerca della leucosi bovina enzootica, - sono destinati all'ingrasso (23) (24);" bb) le lettere da e) a i) diventano le lettere da f) a j). 8) b) sono aggiunte le note seguenti: "(25) Questa eccezione è consentita solo per gli animali di sesso maschile di età inferiore a 30 mesi destinati all'ingrasso, sempreché tali animali rechino un contrassegno distintivo e siano sottoposti ad un controllo particolare nel paese di destinazione. "(26) Tale indicazione è necessaria solo per gli animali riproduttori di razza pura, esclusivamente riservati alla riproduzione e di grande valore. "(27) L'esame individuale è stato effettuato conformemente all'allegato G della direttiva 64/432/CEE." 9) È aggiunto l'allegato G che figura nell'allegato della presente direttiva.
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