Art. 8

In vigore dal 7 giu 1988
1. L'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura non si applica ai prodotti elencati nell'allegato I, punti 5, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 9, 10 e 11 della direttiva 80/232/CEE, se sono commercializzati secondo gamme di qualità nominali di contenuto menzionate nel suddetto allegato. 2. Gli Stati membri possono dispensare dall'obbligo d'indicare il prezzo per unità di misura: - i prodotti elencati nell'allegato I, punti 4, 6, 7, 8.1 e 8.4 della direttiva 80/232/CEE se sono commercializzati secondo gamme di quantità nominali di contenuto menzionate nel suddetto allegato; - i prodotti di cui all'allegato II, punto 3 della direttiva 80/232/CEE, se sono commercializzati in contenitori rigidi secondo gamme di capacità menzionate nel suddetto allegato, qualora non siano elencati nell'allegato I della stessa direttiva; - i prodotti di cui all'allegato I della direttiva 80/232/CEE, se sono commercializzati in contenitori rigidi, secondo gamme di capacità menzionate nell'allegato III della stessa direttiva. 3. Gli Stati membri possono dispensare dall'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura i prodotti preconfezionati di cui ai paragrafi 1 e 2, se sono commercializzati in quantità inferiori al più basso o superiori al più elevato dei valori previsti dalle gamme comunitarie.
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Art. 8 Direttiva (UE) 1988/314 — Testo vigente | Portale Normativo