Art. 4

In vigore dal 7 giu 1988
Il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura devono essere inequivocabili, facilmente identificabili e chiaramente leggibili. Ogni Stato membro può stabilire che tali indicazioni di prezzo avvengano secondo modalità particolari quali segnatamente l'affissione, la marcatura degli scaffali o l'etichettatura.
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