Art. 2
Agli effetti della presente direttiva si intende per:
In vigore dal 7 giu 1988
a) prodotto commercializzato sfuso: un prodotto che non ha subito alcun condizionamento preventivo e/o che è misurato o pesato solo in presenza del consumatore finale;
b) prodotto vendito al pezzo: un prodotto che non può essere frazionato senza subire una modifica della sua natura o delle sue proprietà;
c) prodotto preconfezionato: un prodotto già imballato, fuori della presenza del consumatore, avvolto interamente o parzialmente dall'imballaggio;
d) prodotto preconfezionato in quantità prestabilite: un prodotto preconfezionato in modo che la quantità contenuta nell'imballaggio corrisponda ad un valore prestabilito;
e) prodotto preconfezionato in quantità variabili: un prodotto preconfezionato in modo che la quantità contenuta nell'imballaggio non corrisponda ad un valore prestabilito;
f) prezzo di vendita: il prezzo valido per una determinata quantità del prodotto non alimentare;
g) prezzo per unità di misura: il prezzo valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro o di un metro quadrato del prodotto, fatti salvi l', paragrafo 2 e l', secondo comma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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