Art. 10
In vigore dal 7 giu 1988
A titolo transitorio, è concesso agli Stati membri un periodo di sette anni a decorrere dall'adozione della presente direttiva per applicare le disposizioni della medesima che riguardano i prodotti preconfezionati in quantità prestabilite di cui all'allegato. Durante tale periodo transitorio, si possono mantenere in vigore le misure o prassi nazionali relative a tali prodotti, esistenti al momento dell'adozione della presente direttiva.
Sino alla fine del periodo transitorio durante il quale le prescrizioni comunitarie relative alle unità di misura autorizzano l'uso delle unità di misura del sistema imperiale, le autorità nazionali competenti dell'Irlanda e del Regno Unito stabiliscono per ogni prodotto o categoria di prodotti le unità di massa, di volume, lineari o di superficie del sistema internazionale o del sistema imperiale per le quali è obbligatoria l'indicazione del prezzo per unità di misura.
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