Art. 13

In vigore dal 7 giu 1988
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 7 giugno 1988. Per il Consiglio Il Presidente M. BANGEMANN (1) GU n. C 8 del 13. 1. 1984, pag. 2 e GU n. C 121 del 7. 5. 1987, pag. 9. (2) GU n. C 122 del 20. 5. 1985, pag. 148 e decisione del 18 maggio 1988 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. C 343 del 24. 12. 1984, pag. 34. (4) GU n. C 92 del 25. 4. 1975, pag. 2 e GU n. C 133 del 3. 6. 1981, pag 2. (5) GU n. L 158 del 26. 6. 1979, pag. 19. (6) GU n. C 163 del 30. 6. 1979, pag. 1. (7) GU n. L 51 del 25. 2. 1980, pag. 1. (8) GU n. L 192 dell'11. 7. 1987, pag. 48. ALLEGATO Prodotti preconfezionati in quantità prestabilite, di cui all', paragrafo 2 Pitture e vernici, di cui al punto 4 dell'allegato I della direttiva 80/232/CEE, esclusi i colori fini per artisti e per l'insegnamento; Colle ed adesivi, di cui al punto 5 dell'allegato I della direttiva 80/232/CEE; Prodotti per pulitura e lucidatura, di cui al punto 6 dell'allegato I della direttiva 80/232/CEE; Cosmetici, prodotti di bellezza e da toletta, di cui ai punti da 7.1 a 7.6 dell'allegato I della direttiva 80/232/CEE; Prodotti per lavaggio, di cui ai punti da 8.1 a 8.6 dell'allegato I della direttiva 80/232/CEE ed al punto 3 dell'allegato II di detta direttiva; Solventi, di cui al punto 9 dell'allegato I della direttiva 80/232/CEE; Oli per ingrassaggio, di cui al punto 10 dell'allegato I della direttiva 80/232/CEE; Filati per lavori a maglia manuali, di cui al punto 11 dell'allegato I della direttiva 80/232/CEE.
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