Art. 2

All'articolo 1:

In vigore dal 22 mar 1988
1) Il testo della lettera a) è sostituito dal testo seguente: "a) gli "appalti pubblici di forniture" sono contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto l'acquisto, il leasing, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzione per l'acquisto, conclusi per iscritto tra un fornitore (persona fisica o giuridica) e una delle amministrazioni aggiudicatrici definite alla lettere b). La fornitura di tali prodotti può comportare, a titolo accessorio, lavori di posa e installazione." 2) Sono aggiunte le lettere seguenti: "d) le "procedure aperte" sono le procedure nazionali in cui ogni fornitore interessato può presentare un'offerta; "e) le "procedure ristrette" sono le procedure nazionali in cui sono accoglibili soltanto le offerte delle imprese a tal uopo invitate dall'amministrazione aggiudicatrice; "f) le "procedure negoziate" sono le procedure nazionali in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano fornitori di propria scelta e negoziano i termini del contratto con uno od alcuni di essi." Articolo 3 All': 1) È soppresso il paragrafo 1. 2) Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: "2. La presente direttiva non si applica: a) agli appalti pubblici di forniture aggiudicati da vettori che effettuano trasporti terrestri, aerei, marittimi e fluviali; b) agli appalti pubblici di forniture stipulati da amministrazioni aggiudicatrici, nella misura in cui tali appalti riguardano la produzione, il trasporto e l'erogazione di acque potabile, da amministrazioni aggiudicatrici la cui attività principale consiste nella produzione ed erogazione di energia, nonché da amministrazioni aggiudicatrici che operano principalmente nel campo delle telecomunicazioni; c) alle forniture quando esse sono dichiarate segrete o quando la loro esecuzione richiede misure speciali di sicurezza, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro considerato, o quando lo esige la protezione degli interessi essenziali della sicurezza di detto Stato." Articolo 4 È inserito l'articolo seguente: "Articolo 2 bis Fatti salvi gli e l'articolo 5, paragrafo 1, la presente direttiva si applica a tutti i prodotti ai sensi dell'articolo 1, lettera a), compresi i prodotti oggetto di contratti assegnati da amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa, fatta eccezione per i prodotti cui si applica l'articolo 223, paragrafo 1, lettera b) del trattato." Articolo 5 È soppresso l'articolo 4.
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