Art. 14
Il testo dell'articolo 19, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 22 mar 1988
"1. Nelle procedure ristrette o negoziate, le amministrazioni aggiudicatrici, sulla base delle informazioni fornite in merito alla situazione del fornitore nonché delle informazioni e formalità necessarie ai fini di una valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico che questi deve assolvere, scelgono i candidati, che esse inviteranno a presentare un'offerta o a negoziare, fra quelli che posseggono i requisiti richiesti agli articoli da 20 a 24." Articolo 15
All', paragrafo 1, dopo la frase "per i Paesi Bassi, "Handelsregister";", sono aggiunti i seguenti termini: "per il Portogallo, "Registo Nacional das Pessoas Colectivas";".
Storico versioni
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