Art. 6

Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 22 mar 1988
"Articolo 5 1. a) I titoli II, III e IV e l' si applicano agli appalti pubblici di forniture: - aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 1, lettera b), compresi quelli aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa indicate nell'allegato I della direttiva 80/767/CEE, nella misura in cui gli appalti riguardino i prodotti non menzionati nell'allegato II della direttiva, a condizione che il loro valore di stima, al netto dell'IVA, sia uguale o superiore a 200 000 ECU; - aggiudicati, nel quadro delle disposizioni della direttiva 80/767/CEE, dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell'allegato I di tale direttiva, a condizione che il loro valore di stima, al netto dell'IVA, sia uguale o superiore a 130 000 ECU; per quanto concerne le amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa, ciò si applica solo per gli appalti concernenti i prodotti menzionati nella suddetta direttiva, conformemente al suo allegato II. b) La presente direttiva si applica agli appalti pubblici di forniture il cui valore di stima, al momento della pubblicazione del bando ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, sia uguale o superiore alla soglia rispettivamente prevista. c) Il controvalore delle soglie in moneta nazionale e la soglia fissata dall'accordo GATT espressa in ECU sono, di norma, riveduti ogni due anni con effetto al 1g gennaio 1988. Il calcolo di tali controvalori è effettuato sulla base della media dei valori giornalieri di tali monete, espressa in ECU e dell'ECU espresso in DSP durante i 24 mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di ottobre che precede la revisione che ha effetto il 1g gennaio. Tali controvalori sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee nei primi giorni di novembre. d) Il funzionamento delle modalità di calcolo indicate alla lettera c) sarà esaminato, su iniziativa della Commisione, dal comitato consultivo per gli appalti pubblici, di regola due anni dopo la prima applicazione di dette modalità. 2. Quando si tratta di appalti aventi per oggetto il leasing, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, deve essere preso come base per il calcolo del valore di stima dell'appalto: - nell'ipotesi di appalti una durata determinata, nella misura in cui quest'ultima è uguale o inferiore a dodici mesi, il valore totale di stima per la durata dell'appalto o, nella misura in cui il termine dell'appalto è superiore a dodici mesi, il valore totale comprendente l'importo stimato del valore residuo; - nell'ipotesi di appalti aventi una durata indeterminata o nei casi in cui sussistono dubbi sulla durata dell'appalto, il valore mensile è moltiplicato per 48. 3. Quando si tratta di appalti che presentano un carattere di regolarità o che sono destinati ad essere rinnovati nel corso di un periodo determinato, deve essere preso come base per l'applicazione del paragrafo 1 il valore reale dei contratti successivi analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi o dell'esercizio precedente, corretto, se possibile, per tener conto delle modifiche prevedibili in quantità o valore eventualmente intervenute nel corso dei dodici mesi successivi al contratto iniziale o il valore di stima dei contratti successivi nel corso dell'esercizio se questo è superiore a dodici mesi. Le modalità di valutazione degli appalti non possono essere utilizzate al fine di sottrarle all'applicazione del presente articolo. 4. Quando un previsto acquisto di forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, deve essere preso come base per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 il valore di stima della totalità di questi lotti. 5. Quando un previsto appalto di forniture prevede espressamente delle opzioni, deve essere preso come base per determinare il valore di stima dell'appalto l'importo totale massimo autorizzato dell'acquisto, del leasing, della locazione o dell'acquisto a riscatto, compreso il ricorso alle opzioni. 6. Nessun progetto d'acquisto di una certa quantità di forniture può essere scisso allo scopo di sottrarlo all'applicazione del presente articolo." Articolo 7 Il testo dell' è sostituito dal testo seguente: " 1. Nell'aggiudicare gli appalti pubblici di forniture, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure di cui all'articolo 1, lettere d), e) ed f) adattati alla presente direttiva, nei casi esposti in appresso. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti di forniture mediante procedura ristretta in casi debitamente motivati. Questo ricorso alla procedura ristretta sarà, in particolare, giustificato: - dalla necessità di rispettare un equilibrio tra il valore dell'appalto e i costi della procedura; - dalla natura specifica dei prodotti da fornire. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare gli appalti di forniture con procedura negoziata in caso di offerte irregolari, dopo che sia stata esperita una procedura aperta o ristretta, o in caso di offerte inaccettabili ai sensi delle disposizioni nazionali compatibili con le prescrizioni del titolo IV, purché le condizioni iniziali dell'appalto non vengano fondamentalmente modificate. Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano in questi casi un bando di gara, a meno che includano nella procedura negoziata tutte le imprese fornitrici che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 20 a 24 e che, nel corso della precedente procedura aperta o ristretta, abbiano presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura di appalto. 4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare gli appalti di forniture mediante procedura negoziata senza la preliminare pubblicazione di un bando di gara nei casi seguenti: a) in mancanza di offerte dopo che sia stata esperita una procedura aperta o ristretta, purché non vengano alterate nella sostanza le condizioni originarie dell'appalto e sia trasmessa alla Commissione una relazione in proposito; b) per gli oggetti fabbricati puramente a scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto; in questa disposizione non rientra la produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e di messa a punto; c) per le forniture la cui fabbricazione o consegna, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni attinenti alla protezione dei diritti di esclusiva, non possono essere affidate che ad un fornitore determinato; d) nella misura strettamente necessaria, quando l'eccezionale urgenza risultante da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice in questione non sia compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte o ristrette. Le circostanze invocate per giustificare tale eccezionale urgenza non debbono tuttavia mai essere imputabili all'amministrazione aggiudicatrice; e) per forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare del materiale di tecnica differente, l'impiego o la manutenzione del quale comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate. La durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può, come norma generale, superare i tre anni. 5. In tutti gli altri casi le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano gli appalti di forniture mediante procedura aperta. 6. Nel caso di procedure ristrette o negoziate, le amministrazioni aggiudicatrici redigono un verbale recante la motivazione del ricorso a detta procedura e contenente almeno il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, il valore, la quantità e la natura delle merci acquistate, il numero delle domande di partecipazione, il numero dei candidati invitati a presentare un'offerta ed eventualmente il numero dei candidati respinti e le ragioni per cui la loro candidatura è stata respinta. Nel caso di procedure di offerta negoziate il verbale deve indicare altresì le circostanze previste ai paragrafi 3 e 4, debitamente motivate, che giustificano il ricorso a tali procedure. Tale verbale, o i suoi elementi principali, è comunicato alla Commissione dietro sua richiesta." Articolo 8 Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 7 1. Le specificazioni tecniche di cui all'allegato II sono contenute nei documenti generali o contrattuali relativi a ciascun appalto. 2. Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, sempreché esse siano compatibili con il diritto comunitario, dette specificazioni tecniche sono definite dalle amministrazioni aggiudicatrici con riferimento a norme nazionali che traspongono norme europee, o con riferimento a specificazioni tecniche comuni. 3. Un'amministrazione aggiudicatrice può derogare al principio stabilito dal paragrafo 2 qualora: a) tali norme non includano nessuna disposizione in materia di accertamento della conformità, o qualora non esistano mezzi tecnici che permettano di stabilire in modo soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme; b) l'applicazione del paragrafo 2 pregiudichi l'applicazione della direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni (6), oppure la decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1986, sulla standardizzazione del settore della tecnologia dell'informazione e delle telecomunicazioni (7), o altri strumenti comunitari in specifici settori di servizi o di prodotti; c) l'uso di tali norme obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture incompatibili con le apparecchiature già in uso o comporti costi sproporzionati o difficoltà tecniche sproporzionate, ma unicamente nel quadro di strategie chiaramente definite e stabilite per iscritto in vista di un successivo passaggio, entro un determinato periodo, a norme europee o a specificazioni tecniche comuni; d) la natura del progetto interessato sia veramente innovatrice e l'applicazione di norme già esistenti risulti inadeguata. 4. Le amministrazioni aggiudicatrici che ricorrono al paragrafo 3 ne indicano, salvo se è impossibile, i motivi nel bando di gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed indicano comunque tali ragioni nella propria documentazione interna, e forniscono tali informazioni a richiesta agli Stati membri e alla Commissione. 5. In mancanza di norme europee o di specificazioni tecniche comuni, le specificazioni tecniche possono essere definite, fermi restando i principi di equivalenza e di reciproco riconoscimento delle specificazioni tecniche nazionali, con riferimento ad altri documenti. In tal caso è opportuno far riferimento in ordine di preferenza: a) alle norme nazionali che traspongono norme internazionali accettate dal paese dell'amministrazione aggiudicatrice; b) alle altre norme nazionali del paese dell'amministrazione aggiudicatrice; c) a qualsiasi altra norma. 6. Salvo che tali prescrizioni siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, gli Stati membri vietano l'introduzione, nelle clausole contrattuali di un determinato appalto, di prescrizioni tecniche che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza o di procedimenti particolari aventi l'effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. È in particolare vietata l'indicazione di marche, brevetti o tipi nonché la specificazione di un'origine o di una produzione determinata; tuttavia tale indicazione accompagnata dalla menzione "o equivalente" è autorizzata quando l'oggetto dell'appalto non può essere descritto diversamente mediante specificazioni sufficientemente precise e perfettamente intellegibili per tutti gli interessati. (8) GU n. L 217 del 5. 8. 1986, pag. 21. (9) GU n. L 36 del 7. 2. 1987, pag. 31." Articolo 9 Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 9 1. A decorrere dal 1g gennaio 1989, le amministrazioni aggiudicatrici elencate nell'allegato I della direttiva 80/767/CEE comunicano, non appena possibile dopo l'inizio del loro esercizio finanziario, con un bando di gara indicativo, il totale degli appalti, per settore di prodotti, il cui valore di stima, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 5, è pari o superiore a 750 000 ECU e che esse intendono aggiudicare nel corso dei dodici mesi successivi. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, decide, anteriormente al 1g marzo 1990, se estendere tale obbligo alle altre amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 1. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare un appalto pubblico di forniture mediante procedura aperta, ristretta o, alle condizioni di cui all', paragrafo 3, negoziata ai sensi dell'articolo 1, manifestano tale intenzione con un bando di gara. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno aggiudicato un appalto ne comunicano il risultato con apposito avviso. Tuttavia, in determinati casi, talune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto possono non essere rese note allorché la comunicazione delle stesse sia di ostacolo all'applicazione della legge o comunque contraria al pubblico interesse, oppure lesiva degli interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private, o possa pregiudicare la sana concorrenza tra fornitori. 4. I bandi e avvisi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono inviati il più rapidamente possibile per i canali più appropriati all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 12, i bandi di gara sono inviati per telescritto, telegramma o telecopia. a) Il bando di gara di cui al paragrafo 1 è inviato non appena possibile dopo l'inizio di ogni esercizio finanziario. b) L'avviso di cui al paragrafo 3 è inviato al più tardi quarantotto giorni dopo la stipulazione del contratto in questione. 5. I bandi di gara sono redatti secondo i modelli che figurano all'allegato III. 6. I bandi di gara vengono pubblicati per esteso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e presso la Banca di dati TED nelle lingue originali rispettive. Un riassunto degli elementi importanti di ciascun bando di gara è pubblicato nelle altre lingue ufficiali delle Comunità, mentre l'unico testo facente fede è quello nella lingua originale. L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee pubblica i bandi di gara non oltre dodici giorni dalla data di spedizione. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 12 tale termine è ridotto a cinque giorni. 7. La pubblicazione nelle Gazzette ufficiali o nella stampa del paese dell'amministrazione aggiudicatrice non può aver luogo prima della data di spedizione, la quale deve esservi menzionata. La pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 8. Le amministrazioni aggiudicatrici debbono esser in grado di provare la data di spedizione. 9. Le spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee sono a carico delle Comunità. La lunghezza del testo non può essere superiore ad una pagina della suddetta Gazzetta, ossia circa 650 parole. Ciascun numero della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee in cui figurano uno o più bandi di gara o avvisi riproduce il modello o i modelli ad essi relativi." Articolo 10 Il testo dell'articolo 10, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: "1. Nelle procedure aperte, il termine di ricezione delle offerte stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici non può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara." Articolo 11 Il testo dell'articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3 è sostituito dal testo seguente: "1. Nelle procedure ristrette ai sensi dell'articolo 1, lettera e) o nelle procedure negoziate ai sensi dell'arti- colo 1, lettera f), alle condizioni di cui all', para- grafo 3, il termine di ricezione delle domande di parteci- pazione stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici non può essere inferiore a trentasette giorni dalla data di spedizione del bando di gara. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente e per iscritto tutti i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte. La lettera di invito è accompagnata dal capitolato di oneri e dai documenti complementari. 3. Nelle procedure ristrette, il termine di ricezione delle offerte stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito." Articolo 12 Il testo dell'articolo 12, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente: "1. Nei casi in cui l'urgenza renda inidonei i termini previsti all'articolo 11, le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire i termini seguenti: a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni dalla data di spedizione del bando di gara; b) il termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data dell'invito a presentare offerte." Articolo 13 Sono soppressi gli articoli 13, 14 e 15.
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