Art. 16

Il testo dell'articolo 26 è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 22 mar 1988
"Articolo 26 1. Fino al 31 dicembre 1992 la presente direttiva non costituisce ostacolo all'applicazione delle disposizioni nazionali sull'aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, che sono in vigore ed il cui obiettivo e la riduzione delle disparità regionali e la promozione della creazione di posti di lavoro nelle regioni meno favorite o colpite dal declino industriale, purché dette disposizioni siano compatibili con il trattato e con gli obblighi internazionali della Comunità. 2. Il paragrafo 1 non pregiudica l'articolo 25, para- grafo 4." Articolo 17 Il testo dell'articolo 29 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 29 1. Al fine di consentire la valutazione dei risultati dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione un prospetto statistico relativo ai contratti stipulati: a) per quanto riguarda le amministrazioni aggiudicatrici elencate nell'allegato I della direttiva 80/767/CEE, entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno che precede; b) per quanto riguarda le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 1 della presente direttiva, escluse quelle elencate nell'allegato I della direttiva 80/767/CEE, entro il 31 ottobre 1991 e, per quanto riguarda la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, il 31 ottobre 1995, e successivamente ogni due anni il 31 ottobre per l'anno che precede. 2. Tale prospetto indica almeno: a) il numero e il valore dei contratti stipulati da ciascuna amministrazione aggiudicatrice sopra il limite e, per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'allegato I della direttiva 80/767/CEE, il valore sotto il limite; b) il numero e il valore dei contratti stipulati da ogni amministrazione aggiudicatrice sopra il limite, secondo la procedura, il prodotto e la nazionalità del fornitore cui è stato attribuito l'appalto e, nel caso di procedure negoziate, suddiviso secondo l', precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro ed ai paesi terzi e, nel caso della direttiva 80/767/CEE, il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascun firmatario dell'accordo GATT relativo agli appalti pubblici. 3. In consultazione con il comitato per gli appalti pubblici la Commissione stabilisce il tipo di informazioni statistiche complementari richieste conformemente alla presente direttiva." Articolo 18 Gli allegati I, II e III sono sostituiti dagli allegati I, II e III della presente direttiva. TITOLO II Abrogazione di talune disposizioni della direttiva 80/767/CEE Articolo 19 Gli della direttiva 80/767/CEE sono abrogati. TITOLO III Disposizioni finali Articolo 20 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1g gennaio 1989. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Tuttavia, per la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese la data del 1g gennaio 1989 è sostituita dal 1g marzo 1992.
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Il testo dell'articolo 26 è sostituito dal testo seguente: (Art. 16 Direttiva (UE) 1988/295) — Testo vigente | Portale Normativo