Art. 5
1. I diritti esclusivi di cui all'articolo 2 comprendono il diritto di autorizzare o vietare uno degli atti seguenti:
In vigore dal 16 dic 1986
a) riproduzione di una topografia qualora sia tutelata ai sensi dell', paragrafo 2;
b) sfruttamento commerciale o importazione per tale scopo della topografia o di un prodotto a semiconduttori fabbricato sfruttando la topografia.
2. Indipendentemente dal paragrafo 1, uno Stato membro può autorizzare la riproduzione di una topografia in un ambito privato, a fini non commerciali.
3. Il diritto esclusivo menzionato nel paragrafo 1, lettera a), non è applicabile ad una riproduzione effettuata allo scopo di analizzare, valutare o insegnare i concetti, i processi, i sistemi o le tecniche incorporate nella topografia o la topografia stessa.
4. I diritti esclusivi menzionati nel paragrafo 1 non si estendono agli atti relativi ad una topografia che soddisfa le condizioni dell', paragrafo 2, e che è stata creata in base ad un'analisi e a una valutazione di un'altra topografia effettuate in conformità del paragrafo 3.
5. Il diritto esclusivo di autorizzare o vietare gli atti di cui al paragrafo 1, lettera b), non è applicabile agli atti compiuti dopo che la topografia o il prodotto a semiconduttori sono stati posti sul mercato di uno Stato membro dalla persona che ha il diritto di autorizzarne la commercializzazione o con il consenso della stessa. 6. Non si può impedire di sfruttare commercialmente un prodotto a una persona che ha acquistato un prodotto a semiconduttori senza sapere o senza avere una ragione valida di ritenere che il prodotto è tutelato da un diritto esclusivo accordato da uno Stato membro conformemente alla presente direttiva.
Tuttavia, per atti compiuti dopo che tale persona ha saputo o ha avuto ragioni valide di ritenere che un prodotto a semiconduttori è protetto, gli Stati membri assicurano che, su richiesta del titolare del diritto, un tribunale possa richiedere, conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale applicabile, il pagamento di un adeguato compenso.
7. Il paragrafo 6 si applica agli aventi causa della persona cui si riferisce il primo comma di tale paragrafo.
Storico versioni
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