Art. 4

In vigore dal 16 dic 1986
1. Gli Stati membri possono disporre che i diritti esclusivi accordati conformemente all' non sorgano o cessino di essere applicabili alla topografia di un prodotto a semiconduttori qualora non sia stata presentata una regolare domanda di registrazione presso un pubblico ufficio entro due anni dal primo sfruttamento commerciale; oltre a tale registrazione, gli Stati membri possono rendere obbligatorio il deposito presso un pubblico ufficio di materiali identificativi o esemplificativi della topografia o di qualsiasi combinazione, come pure una dichiarazione relativa alla data del primo sfruttamento commerciale della topografia, qualora essa preceda la data della domanda di registrazione. 2. Gli Stati membri garantiscono che il materiale depositato in conformità del paragrafo 1 non sia messo a disposizione del pubblico se rappresenta un segreto commerciale. Questa disposizione non osta alla divulgazione di tale materiale in seguito ad ordinanza del tribunale o di un'altra autorità competente a persone coinvolte in una controversia in merito alla validità o alla violazione dei diritti esclusivi di cui all'. 3. Gli Stati membri possono esigere che i trasferimenti dei diritti sulle topografie tutelate siano registrati. 4. Gli Stati membri possono subordinare la registrazione e il deposito di cui ai paragrafi 1 e 3 al pagamento dei diritti, che non possono essere superiori ai costi amministrativi. 5. Non si può esigere l'adempimento di ulteriori formalità per ottenere o mantenere la tutela. 6. Gli Stati membri che prescrivono la registrazione prevedono ricorsi giuridici a favore della persona che ha diritto alla tutela conformemente alla presente direttiva e che può provare che un'altra persona ha chiesto o ottenuto la registrazione di una topografia senza la sua autorizzazione.
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