Art. 1

1. Agli effetti della presente direttiva:

In vigore dal 16 dic 1986
a) si intende per « prodotto a semiconduttori » ogni prodotto finito o intermedio i) consistente in un insieme di materiali che comprende uno strato di materiale semiconduttore e ii) che contiene uno o più strati composti di materiale conduttore, isolante o semiconduttore, disposti secondo uno schema tridimensionale prestabilito e iii) destinato a svolgere, esclusivamente o insieme alle altre funzioni, una funzione elettronica; b) si intende per « topografia » di un prodotto a semiconduttori una serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati, i) rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori e ii) nella qual serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione; c) si intende per « sfruttamento commerciale » la vendita, l'affitto, il leasing o qualsiasi altro metodo di distribuzione commerciale o l'offerta per tali scopi. Tuttavia ai fini dell', paragrafo 4, dell', paragrafo 1, dell', paragrafi 1, 3 e 4, l'espressione « sfruttamento commerciale » non comprende lo sfruttamento in condizioni di riservatezza nel quale non vi sia stata alcuna ulteriore distribuzione ai terzi, a meno che lo sfruttamento della topografia avvenga secondo le condizioni di riservatezza imposte da una misura presa conformemente all'articolo 223, paragrafo 1, lettera b), del trattato. 2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare il paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), per adattarli al progresso tecnico. CAPITOLO 2 Tutela delle topografie dei prodotti a semiconduttori
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