Art. 10
In vigore dal 16 dic 1986
1. La presente direttiva non osta all'applicazione delle disposizioni legislative relative ai diritti sui brevetti e ai diritti sui modelli di utilità.
2. La presente direttiva non pregiudica:
a) i diritti conferiti dagli Stati membri in esecuzione dei loro obblighi derivanti da accordi internazionali, fra cui le disposizioni che estendono tali diritti a cittadini dello Stato membro interessato o a residenti nel territorio di quest'ultimo;
b) le norme degli Stati membri in materia di tutela dei diritti d'autore che limitano la riproduzione di disegni o altre rappresentazioni artistiche di topografie mediante copia a due dimensioni.
3. La presente direttiva non osta alla tutela accordata dalla legislazione nazionale alle topografie di prodotti a semiconduttori fissate o codificate anteriormente all'entrata in vigore delle disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva, ma non dopo la data fissata all', paragrafo 1. CAPITOLO 4
Disposizioni finali
Storico versioni
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