Art. 11

In vigore dal 16 dic 1986
1. Gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 7 novembre 1987. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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Art. 11 Direttiva (UE) 1987/54 — Testo vigente | Portale Normativo