Art. 3

In vigore dal 1 dic 1986
1. Gli Stati membri possono imporre, per determinate famiglie di apparecchi, la pubblicazione di un'informazione sul rumore aereo emesso da tali apparecchi. Tale informazione è fornita dal fabbricante degli apparecchi o dall'importatore stabilito nella Comunità, qualora il fabbricante sia stabilito fuori della Comunità. In tal caso: a) il livello di rumore destinato all'informazione viene determinato alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1; b) qualsiasi verifica dell'informazione può essere effettuata per sondaggio in base ai principi di cui all'articolo 6, paragrafo 2; lo Stato membro interessato prende tutte le misure atte a far sì che l'informazione fornita sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva; c) il fabbricante o l'importatore è responsabile della veridicità dell'informazione fornita. 2. Qualora uno Stato membro non richieda la pubblicazione dell'informazione sul rumore aereo, il fabbricante o l'importatore può comunque procedere a tale pubblicazione, ma resta applicabile il paragrafo 1, terzo comma, lettere a), b) e c).
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Art. 3 Direttiva (UE) 1986/594 — Testo vigente | Portale Normativo