Art. 1
1. La presente direttiva riguarda le disposizioni concernenti:
In vigore dal 1 dic 1986
- i principi generali sulla pubblicazione delle informazioni in merito al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici,
- i metodi di misurazione per la determinazione del rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici,
- le modalità di controllo del rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici.
2. La presente direttiva non si applica:
- agli apparecchi, impianti o macchine concepiti esclusivamente per uso industriale o professionale;
- agli apparecchi che fanno parte integrante di un edificio o dei suoi impianti, quali gli impianti di aria condizionata, di riscaldamento o di ventilazione (ad eccezione dei ventilatori domestici, delle cappe aspiranti per cucina e degli apparecchi di riscaldamento indipendenti), i bruciatori a nafta per il riscaldamento centrale e le pompe per l'alimentazione d'acqua e per i sistemi di evacuazione;
- ai componenti di impianti come, per esempio, i motori;
- agli apparecchi elettroacustici.
Storico versioni
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