Art. 1

1. La presente direttiva riguarda le disposizioni concernenti:

In vigore dal 1 dic 1986
- i principi generali sulla pubblicazione delle informazioni in merito al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici, - i metodi di misurazione per la determinazione del rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici, - le modalità di controllo del rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici. 2. La presente direttiva non si applica: - agli apparecchi, impianti o macchine concepiti esclusivamente per uso industriale o professionale; - agli apparecchi che fanno parte integrante di un edificio o dei suoi impianti, quali gli impianti di aria condizionata, di riscaldamento o di ventilazione (ad eccezione dei ventilatori domestici, delle cappe aspiranti per cucina e degli apparecchi di riscaldamento indipendenti), i bruciatori a nafta per il riscaldamento centrale e le pompe per l'alimentazione d'acqua e per i sistemi di evacuazione; - ai componenti di impianti come, per esempio, i motori; - agli apparecchi elettroacustici.
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