Art. 2
Ai fini della presente direttiva si intende per:
In vigore dal 1 dic 1986
a) « apparecchio domestico »: qualsiasi macchina, parte di macchina o impianto, fabbricato essenzialmente per essere impiegato all'interno delle abitazioni, compresi le cantine, le autorimesse e gli altri annessi, in particolare gli apparecchi domestici di manutenzione, pulizia, preparazione e conservazione degli alimenti, produzione e diffusione di calorie e frigorie, condizionamento dell'aria, nonché altri apparecchi impiegati per scopi non professionali;
b) « famiglia » di apparecchi domestici: l'insieme di tutti i modelli (o tipi) dei vari apparecchi domestici concepiti per svolgere la stessa funzione e alimentati da un'identica fonte principale di energia. In genere una « famiglia » comprende più modelli (o tipi);
c) « serie » di apparecchi domestici: l'insieme di apparecchi domestici di uno stesso modello (o tipo), aventi caratteristiche ben definite, prodotti da uno stesso fabbricante;
d) « partita » di apparecchi domestici: una data quantità di una determinata « serie », fabbricata o prodotta in condizioni uniformi;
e) « rumore aereo »: il livello di potenza acustica, ponderato A, (LWA), dell'apparecchio domestico, espresso in decibel (dB) con riferimento ad un picowatt (1pW), trasmesso nell'aria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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