Art. 9

In vigore dal 1 dic 1986
1. Qualora uno Stato membro o la Commissione ritengano che le norme armonizzate di cui all', paragrafo 1, lettera a), non soddisfino completamente le prescrizioni dell'articolo 6, detto Stato membro o la Commissione adisce il comitato permanente istituito dalla direttiva 83/189/CEE, in seguito denominato « comitato », ed espone i motivi. Il comitato rende un parere d'urgenza. Tenendo conto del parere del comitato, la Commissione notifica agli Stati membri la necessità di ritirare le norme oggetto delle pubblicazioni di cui all', paragrafo 1, lettera a). 2. Per quanto riguarda le norme e le regole tecniche nazionali di cui all', paragrafo 2, il comitato agisce secondo la procedura seguente: a) Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato rende il proprio parere in merito a tale progetto entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza del problema. Il comitato si pronuncia a maggioranza di cinquantaquattro voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto. b) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato. c) Quando le misure progettate non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alla misura da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. d) Se alla scadenza del termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato adito, il Consiglio non ha adottato misure, la Commissione adotta le misure proposte.
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