Art. 4
In vigore dal 24 lug 1986
Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le disposizioni degli allegati sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 74/150/CEE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1986:415:oj#art-4