Art. 4

In vigore dal 24 lug 1986
Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le disposizioni degli allegati sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 74/150/CEE.
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Art. 4 Direttiva (UE) 1986/415 — Testo vigente | Portale Normativo