Art. 2

In vigore dal 24 lug 1986
Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un trattore, né rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, l'immissione in circolazione o l'uso di un trattore per motivi inerenti all'installazione, all'ubicazione, al funzionamento ed all'identificazione dei suoi comandi, se questi sono conformi alle prescrizioni che figurano negli allegati I, II, III e IV.
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