Art. 3

In vigore dal 24 lug 1986
La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di prescrivere, nel rispetto del trattato, quanto ritengono necessario per garantire la protezione dei lavora- tori che utilizzano i trattori in questione, purché ciò non implichi modifiche dei trattori rispetto a quanto prescritto dalla presente direttiva.
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Art. 3 Direttiva (UE) 1986/415 — Testo vigente | Portale Normativo