Art. 3
In vigore dal 24 lug 1986
La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di prescrivere, nel rispetto del trattato, quanto ritengono necessario per garantire la protezione dei lavora-
tori che utilizzano i trattori in questione, purché ciò non
implichi modifiche dei trattori rispetto a quanto prescritto dalla presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1986:415:oj#art-3