Art. 1

In vigore dal 24 lug 1986
1. Per trattore agricolo o forestale s'intende ogni veicolo a motore, a ruote oppure a cingoli, che abbia almeno due assi, la cui funzione risieda essenzialmente nella potenza di trazione e che sia specialmente concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi destinati ad essere impiegati nella attività agricola o forestale. Esso può essere attrezzato per il trasporto di un carico o di accompagnatori. 2. La presente direttiva si applica unicamente ai trattori definiti al paragrafo 1, montati su pneumatici e aventi almeno due assi e una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 30 km/ora.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1986:415:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo