Art. 9
In vigore dal 26 mag 1986
Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, l'immissione in circolazione o l'utilizzazione dei trattori per motivi concernenti i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento, nonché i relativi attacchi al trattore, se questi dispositivi ed attacchi recano il marchio di omologazione CEE e se sono state osservate le prescrizioni di cui all'allegato VIII.
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