Art. 14
In vigore dal 26 mag 1986
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ventiquattro mesi dalla sua notifica (1) e ne informano immediatamente la Commissione.2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi emanano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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