Art. 11

In vigore dal 26 mag 1986
1. Ai fini dell'omologazione CEE, qualsiasi trattore di cui all' deve essere munito di un dispositivo di protezione del conducente in caso di capovolgimento del trat- tore.2. Il dispositivo di cui al paragrafo 1, se non si tratta di un dispositivo di protezione a due montanti installato davanti al sedile del conducente, deve rispondere alle prescrizioni degli allegati da I a IV della presente direttiva, della direttiva 77/536/CEE oppure della direttiva 79/622/CEE.
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