Art. 1
La presente direttiva si applica ai trattori definiti dall'artico-
In vigore dal 26 mag 1986
lo 1 della direttiva 74/150/CEE, aventi le caratteristiche seguenti:altezza minima dal suolo, misurata nel punto più basso sotto gli assi anteriore o posteriore, tenendo conto del differenziale:
non superiore a 600 mm;carreggiata minima, fissa o regolabile di uno dei due assi: inferiore a 1 150 mm; in nessun caso il bordo esterno dei pneumatici dell'altro asse deve superare il bordo esterno dei pneumatici dell'asse la cui carreggiata minima è inferiore a 1 150 mm;massa: superiore a 600 kg, corrispondente al peso a vuoto del trattore, definito al punto 2.4 dell'allegato I della direttiva 74/150/CEE, compreso il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore, montato conformemente alla presente direttiva, munito dei pneumatici della massima dimensione raccomandata dal costruttore.
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