Art. 5

In vigore dal 26 mag 1986
Entro il termine di un mese, le autorità competenti di ciascuno Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede di omologazione, il cui modello figura nell'allegato VII, compilate per ogni tipo di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento che esse omologano o rifiutano di omologare.
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Art. 5 Direttiva (UE) 1986/298 — Testo vigente | Portale Normativo