Art. 5

In vigore dal 26 mag 1986
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro diciotto mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione. Tuttavia, le disposizioni di cui al punto 5.2 dell'allegato I si applicano soltanto a decorrere dal 1* ottobre 1995. 2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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Art. 5 Direttiva (UE) 1986/297 — Testo vigente | Portale Normativo