Art. 1
1. Per trattore agricolo o forestale s'intende qualsiasi veicolo a motore, a ruote o a cingoli, munito di almeno due
In vigore dal 26 mag 1986
assi, la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi destinati ad essere impiegati nell'attività agricola o forestale. Può essere equipaggiato per il trasporto di un carico o di accompagnatori.2. La presente direttiva si applica unicamente ai trattori definiti al paragrafo 1, montati su pneumatici e aventi almeno due assi e una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 30 km/ora.
Storico versioni
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