Art. 2

In vigore dal 26 mag 1986
Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un trattore, né rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, l'immissione in circolazione o l'uso di un trattore per motivi concernenti la presa di forza e la relativa protezione se queste rispondono alle prescrizioni di cui all'allegato I.
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