Art. 3
In vigore dal 26 mag 1986
La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di prescrivere, nel rispetto del trattato, quanto ritengono necessario per garantire la protezione dei lavoratori che utilizzano i trattori in questione, purché ciò non implichi modifiche della presa di forza e della relativa protezione rispetto a quanto prescritto dalla presente direttiva.
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