Art. 5

In vigore dal 5 dic 1985
1. È costituito un comitato competente per l'adeguamento dell'allegato agli sviluppi scientifici e tecnici, qui di seguito denominato « comitato ». 2. Il comitato ha anche il potere di esaminare componenti di carburanti sostitutivi non coperti dalla presente direttiva senza dover ricorrere alla procedura dell'arti- colo 6. 3. Il comitato è composto di rappresentanti degli stati membri con un rappresentante della Commissione avente funzione di presidente. Il comitato è riunito dal presidente di sua iniziativa o su richiesta del rappresentante di uno stato membro. 4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
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Art. 5 Direttiva (UE) 1985/536 — Testo vigente | Portale Normativo