Art. 7

In vigore dal 5 dic 1985
1. Gli stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, comprese quelle relative ai metodi di misura e di controllo nel quadro dell'allegato, necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1o gennaio 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. Gli stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato nella presente direttiva.
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Art. 7 Direttiva (UE) 1985/536 — Testo vigente | Portale Normativo