Art. 3

In vigore dal 5 dic 1985
I distributori per la vendita di carburanti al pubblico che forniscano carburanti contenenti composti organici ossigenati con tenori più elevati dei valori limite fissati nel punto II, colonna B dell'allegato, dovranno essere contrassegnati in modo chiaro per tener conto in particolare delle variazioni del valore calorifico di tali carburanti.
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