Art. 1
In vigore dal 5 dic 1985
Gli stati membri non ostacolano né limitano né scoraggiano, per ragioni attinenti al tenore di composti ossigenati, la produzione, la commercializzazione e la libera circolazione delle miscele di benzina contenenti composti ossigenati organici che sono conformi all'allegato e che non superano i valori limite che figurano al punto II, colonna A di questo allegato. Detti carburanti miscelati devono poter essere usati con sicurezza e offrire prestazioni analoghe a quelle della benzina attuale per quanto riguarda i veicoli con motori a combustione interna e ad accensione comandata attualmente in uso o messi in vendita, senza che ciò richieda alcuna modifica di tali veicoli.
Storico versioni
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