Art. 20

In vigore dal 16 set 1985
Se, nell'applicazione della presente direttiva, uno stato membro incontra notevoli difficoltà in determinati settori, la Commissione esamina tali difficoltà in collaborazione con detto stato e richiede il parere del comitato farmaceutico istituito con la decisione 75/320/CEE (1). Se del caso, la Commissione presenta al Consiglio proposte adeguate.
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Art. 20 Direttiva (UE) 1985/433 — Testo vigente | Portale Normativo