Art. 17
In vigore dal 16 set 1985
Gli stati membri designano, nel termine previsto all'articolo 19, paragrafo 1, le autorità e gli enti competenti a rilasciare o a ricevere i diplomi, certificati e altri titoli, nonché i documenti e le informazioni previsti dalla presente direttiva, e ne informano immediatamente gli altri stati membri e la Commissione.
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