Art. 16
In vigore dal 16 set 1985
In caso di dubbio fondato, lo stato membro ospite può esigere, dalle autorità competenti di un altro stato membro, conferma della autenticità dei diplomi, certificati o altri titoli rilasciati in detto stato membro e menzionati ai capitoli II e III, nonché conferma dell'osservanza, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalla direttiva 85/432/CEE.
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