Art. 15

In vigore dal 16 set 1985
1. Gli stati membri prendono le misure necessarie per permettere ai beneficiari di essere informati sulle legislazioni sanitaria e sociale ed, eventualmente, sulla deontologia dello stato membro ospite. A tal fine, essi possono creare servizi d'informazione presso i quali i beneficiari siano in grado di ottenere le informazioni necessarie. Gli stati membri ospiti possono obbligare i beneficiari a prendere contatto con tali servizi. 2. Gli stati membri possono creare i servizi di cui al paragrafo 1 presso le autorità o gli organismi competenti che essi designano entro il termine previsto all'articolo 19, paragrafo 1. 3. Gli stati membri provvedono a che, eventualmente, i beneficiari acquisiscano, nel loro interesse ed in quello dei loro clienti, le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione nello stato membro ospite. CAPITOLO VI Disposizioni finali
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